“Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola-lavoro mantengono lo status di studenti.
L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali”.
Con questo ed altri chiarimenti il Miur risponde a numerosi quesiti sulle esperienze di scuola-lavoro previste dalla Buona Scuola.
Con nota 28 marzo 2017 prot. n. 3355 il Miur chiarisce alcuni principi di riferimento per facilitare la progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015.
Rientrano nelle attività di alternanza scuola-lavoro i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.
La progettazione e programmazione dei percorsi sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione.
I percorsi di alternanza scuola-lavoro godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti.
L’istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive conseguenti all’attivazione dei percorsi, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei suddetti percorsi. Per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d’istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione dei percorsi.
Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola-lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo.
Seguono una serie di faq, organizzate per argomento, utili per individuare le soluzioni relative ai casi concreti:
- Alternanza scuola-lavoro negli enti di tipo associativo, che svolgono attività culturale o sportiva
- Ricorso ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività di alternanza
- Alternanza scuola-lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico
- Compensi a esperti aziendali per opera legata alle attività di alternanza
- Alternanza scuola-lavoro per studenti che ripetono la classe
- Possibilità di corrispondere compensi al DSGA e al Dirigente scolastico per attività di alternanza
- Alternanza scuola-lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero
- Spese ammissibili per la scuola conseguenti alle attività di alternanza
- Studenti minorenni frequentanti attività di alternanza
- Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli studenti
- Buoni pasto riconosciuti agli studenti
- Impiego di “badge” o “cartellini presenza”
- La privacy nella attività di alternanza scuola-lavoro
- Le coperture assicurative degli studenti
- Gli atti negoziali obbligatori
- L’alternanza scuola-lavoro durante il periodo delle vacanze estive
- Aspetti disciplinari
- Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri esami di Stato dell’a.s. 2017/2018